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Cassazione, sentenza, 28 ottobre 2024, n. 27792, sez. I civile

Fondo patrimoniale – Interessi delle parti – Nullità parziale.


In tema di fondo patrimoniale, l’art. 1419 c.c. pone la regola della non estensibilità all’intero contratto della nullità che ne inficia eventualmente solo una parte, stabilendo, in via del tutto eccezionale, che la nullità parziale di un contratto o di singole clausole importi la nullità dell’intero contratto solo se risulta che “i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”. L’indagine sull’essenzialità della clausola nulla è finalizzata a ricostruire in chiave oggettiva se il contratto, una volta espunta la clausola nulla, sia ancora idoneo a realizzare gli interessi perseguiti dalle parti.