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* Cassazione, sentenza 28 giugno 2016, n. 13346, sez. V civile

Imposta di registro – agevolazione “prima casa” – ritardato rilascio dell’immobile da parte del conduttore - mancato trasferimento della residenza nel comune – forza maggiore – non sussiste
Il diritto all'agevolazione “prima casa”, può essere mantenuto anche nei casi in cui il trasferimento della residenza nel Comune non sia stato tempestivo per causa di forza maggiore. Causa di forza maggiore è soltanto quella imprevedibile e sopravvenuta che non dipende da un comportamento addebitabile anche solo a titolo di colpa. In caso di abitazione locata al momento del rogito, non si verifica la causa di forza maggiore nell’ipotesi di ritardato rilascio dell'abitazione da parte del conduttore essendo sufficiente, per conservare il beneficio, semplicemente trasferire la residenza nel Comune dove la stessa è ubicata.