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* Cassazione, sentenza 28 giugno 2016, n. 13312, sez. V civile

Imposta di registro – agevolazione “prima casa” – requisiti di lusso – ville con giardino.
In tema di benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, l'immobile sito in zona qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a deve essere ritenuto abitazione di lusso, ai sensi del D.M. Lavori pubblici 2 agosto 1969, art. 1, indipendentemente da una valutazione delle sue caratteristiche intrinseche costruttive, rilevando non già le caratteristiche di lusso intrinseche all'edificio qualificato come "villa", bensì la collocazione urbanistica, la quale costituisce indice di particolare prestigio, e risulta, quindi, caratteristica idonea, di per sé, a qualificare l'immobile come "di lusso”. Al fine di stabilire la spettanza o meno dell'agevolazione de qua, occorre fare riferimento alla nozione di abitazione "non di lusso" vigente al momento dell'acquisto, e non a quello della costruzione, principio che risponde ad evidenti criteri di ragionevolezza e di equità contributiva.