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Cassazione, ordinanza 11 ottobre 2022, n. 29706, sez. V

Imposta di registro – procedure espropriative – stato espropriante o acquirente.


In tema di imposta di registro, catastale, ipotecaria e di bollo le esenzioni previste in favore dello Stato per le procedure di espropriazione per pubblica utilità non si estendono ai soggetti dotati di personalità giuridica pubblica, essendo dette esenzioni riferite, esclusivamente, allo Stato-persona e non a qualsiasi soggetto che svolga attività amministrativa oggettiva né rilevando al riguardo che, nelle procedure espropriative, lo Stato rappresenti l'acquirente, atteso che l'espressione "espropriante o acquirente" di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 8, deve collegarsi a quella contenuta nel primo periodo della medesima disposizione "espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo", con la conseguenza che lo Stato acquirente è solo quello destinatario di un trasferimento coattivo