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Cassazione, ordinanza 18 luglio 2024, n. 19860, sez. V

Imposte di registro, ipotecaria e catastale - Riqualificazione, ex art. 20 TUR, di operazione negoziale da atto di apporto a fondo comune di investimento immobiliare chiuso ad atto di conferimento immobiliare.


In termini generali, la costituzione del fondo immobiliare può avvenire o mediante acquisto di beni immobili, diritti immobiliari e partecipazioni in società immobiliari successivamente alla sottoscrizione o, come nel caso di specie, mediante "apporto" - ossia conferimento di immobili e diritti immobiliari - da parte di enti pubblici (fondi ad apporto pubblico) o di società private (fondi ad apporto privato), che ne divengono partecipanti. Quanto alla fiscalità da imposte d'atto (imposte di registro, ipotecaria e catastale), mentre gli apporti immobiliari pubblici godono di un regime di particolare favore (previsto dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. 351/01 convertito con l. 401/2001), per quelli privati vigono le disposizioni ordinarie, salva l'applicazione d'imposizione in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1-bis, del citato testo normativo, agli "apporti" costituiti da una "pluralità di immobili prevalentemente locati" al momento del conferimento (apporti che peraltro, quanto a regime Iva, sono equiparati alle operazioni di conferimento di azienda o di rami di azienda, escluse dall'imposta ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b), D.P.R. n. 633/1972).