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Cassazione, ordinanza 18 ottobre 2024, n. 27093, sez. V

Imposta di registro- Registrazione contratto preliminare - Somma corrisposta a titolo di caparra confirmatoria- Risoluzione consensuale del preliminare - Diritto al rimborso.


Questa Corte ha chiarito che: - (...) essendo dovuta per i contratti preliminari "di ogni specie" solo l'imposta fissa - quale imposta sull'atto, non sui suoi effetti, come prescrive la Legge di registro, art.1, anche quello in esame deve, in origine, scontare tale imposta (...); - Quanto all'imposta proporzionale da versare in anticipo sugli acconti, si osserva che simile eccezione - per cui l'imposta è (parzialmente) dovuta in relazione ad un atto ancora da stipulare - è totalmente priva di ragion d'essere allorché, non essendo pervenute le parti alla conclusione del contratto definitivo di trasferimento di diritti sul bene, l'acconto sia stato (o debba essere) restituito. -A questo proposito, non vale osservare che nessuna norma prevede la restituzione dell'imposta versata sull'acconto, in eccedenza rispetto alla misura fissa, quando il contratto definitivo venga a mancare. -In realtà, la disposizione eccezionale prevedente l'anticipazione d'imposta, da computare in quella "principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo" - come recita, infine, la nota aggiunta all’articolo 10 della Tariffa - non può essere estesa dall'interprete al diverso caso in cui la registrazione del contratto definitivo non segua affatto, per mancata stipula di questo. In tal caso, l'imposta parziale, anticipatamente versata, risulta indebitamente trattenuta dal fisco che, perciò, è tenuto alla restituzione in base ad una regola di carattere generale, di cui è traccia evidente nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77 (così Cass., Sez. T, 15 giugno 2007, n. 14028).

La tassazione del contratto preliminare è una mera anticipazione del carico tributario dovuto per la stipula del contratto definitivo, in quanto solo con la stipula del contratto definitivo il contribuente manifesta la propria capacità contributiva: pertanto, da un lato, la tassazione con l'imposta proporzionale dell'acconto del contratto preliminare, a prescindere dal contratto definitivo, rappresenterebbe un prelievo non supportato da alcuna manifestazione di capacità contributiva; dall'altro appare una valutazione incongrua a fronte di una tassazione del definitivo in misura fissa. Se si aderisce a questa tesi, deve necessariamente darsi ingresso anche ad un diritto al rimborso dell'importo pari alla maggiore tassazione del contratto preliminare rispetto al contratto definitivo, con la conseguenza che tale tassazione verrebbe applicata solo temporaneamente, con la consapevolezza che, in caso di mancata stipula del definitivo, essa darà luogo a un diritto di rimborso (così, Cass., Sez. T., 27 giugno 2021, n. 17904 e, nel medesimo senso dell'unitarietà logico-giuridica della sequenza preliminare-definitivo anche agli effetti fiscali, v. Cass., Sez. T., 15 dicembre 2017, n. 30192).