Imposta di registro- Notaio rogante – Coobbligato solidale – Notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta – Legittimità – Pagamento – Conseguenze – Definizione del rapporto tributario anche nei confronti degli interessati.
In tema di imposta di registro, deve ritenersi legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'amministrazione nei confronti del notaio che ha registrato l'atto, "poiché lo stesso, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l'Amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri" (v. Cass., 21 febbraio 2007, n. 4047 cui adde Cass., 2 luglio 2014, n. 15005; v., altresì, Cass., 8 marzo 2006, n. 4954); quale ricaduta dei principi di diritto appena esposti, - estensibili alla registrazione telematica dell'atto, ai sensi del D.Lgs. n. 463 del 1997, artt. 3-bis e 3-ter - si è, quindi, precisato che il pagamento effettuato dal notaio rogante - a fronte dell'avviso di liquidazione a lui notificato - comporta la definizione del rapporto tributario anche nei confronti degli altri condebitori solidali (parti contraenti), i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione, parti che, eventualmente, hanno titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente (Cass., 2 luglio 2014, n. 15005; Cass., 21 febbraio 2007, n. 4047; v. altresì, nello stesso senso, Cass., 25 ottobre 2023, n. 29618; Cass., 7 marzo 2023, n. 6864; Cass., 24 marzo 2021, n. 8291); né diversamente rileva - così come prospettato tanto nella impugnata sentenza, sia pur con erroneo riferimento all'imposta suppletiva di registro laddove veniva in considerazione piuttosto la liquidazione dell'imposta principale (cd. postuma; D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , art. 42, comma 1), quanto dalla stessa controricorrente, questa volta con riferimento alla qualificabilità dell'imposta come complementare, – la qualificazione del tributo oggetto di liquidazione siccome una siffatta qualificazione andava, per l'appunto, fatta valere – con le sue ricadute sul piano della stessa solidarietà passiva – con l'impugnazione dell'avviso di liquidazione che, come anticipato, era proponibile dal notaio rogante oltrechè dalle stesse parti contraenti.