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Cassazione, ordinanza 22 febbraio 2022, n. 5865, sez. V

Imposta di registro – imposta principale – Modello unico informatico – natura del termine per la notifica dell’avviso di liquidazione al notaio


In base al combinato disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 42 e 57 e del D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3-ter, anche in caso di registrazione con procedura telematica, il notaio risponde in via solidale con i contraenti, e salvo rivalsa, unicamente per l'imposta principale, tale dovendosi considerare quella risultante dal controllo dell'autoliquidazione ovvero da elementi desumibili dall'atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extratestuali, né di valutazioni giuridico-interpretative.

Non può sussistere dubbio, peraltro, circa la natura perentoria del termine di sessanta giorni per la notifica al notaio dell’avviso di liquidazione tenuto conto che il controllo, che il D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3-ter, demanda all'Agenzia delle entrate sulla "regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte", è vincolato agli elementi desumibili dall'atto mediante riscontro cartolare ed ictu oculi, essendo la norma volta a un sollecito svolgimento delle procedure di controllo sulle autoliquidazioni effettuate per via telematica, e anche a un sollecito recupero delle imposte non versate.