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Cassazione, ordinanza 22 luglio 2024, n. 20098, sez. V

Imposta di registro - Termine per la denuncia di avveramento della condizione sospensiva - Innalzamento da venti a trenta giorni ad opera dell'art. 14 del d.l. n. 73 del 2022 - Conseguenze - Parziale abolitio criminis - Fattispecie.


In tema di imposta di registro, l'art. 14 del d.l. n. 73 del 2022, conv. dalla l. n. 122 del 2022, nel modificare l'art. 19 del d.P.R. n. 131 del 1986 ed elevando da venti a trenta giorni il termine per la denuncia dell'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, ha determinato la parziale "abolitio" dell'infrazione sanzionata dal successivo art. 69, con disposizione immediatamente applicabile in assenza di disciplina transitoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, rilevando d'ufficio che, in virtù della norma sopravvenuta, la registrazione dell'atto ricognitivo di avveramento della condizione sospensiva, essendo intervenuta dopo ventiquattro giorni, non integrava più l'infrazione).