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Cassazione, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27293, sez. V

Imposta di registro- Costituzione diritto di superficie su terreno con destinazione agricola- Esclusa aliquota del 15%.


La "costituzione" del diritto di superficie su terreni da parte di cedente- costituente non segue le regole dettate per gli atti aventi per oggetto il trasferimento. Ciò in quanto il diritto di superficie si "costituisce" e non si "trasferisce". Già questa Corte con sentenza n. 16495 del 2003 ha distinto gli atti traslativi da quelli costitutivi di diritti reali di godimento (quali le servitù prediali) individuando gli atti di costituzione dei diritti reali in quelli che determinano una mera compressione del diritto di proprietà ma non un trasferimento del diritto immobiliare (così v. Cass., Sez. T, n. 22201/2019, Cass., Sez. T, n. 22200/2019, Cass., Sez. T, n. 22198/2019 e Cass., Sez. T, n. 22199/2019). Del resto, laddove il legislatore ha voluto tassare anche gli atti di costituzione lo ha espressamente previsto. Per quanto sopra espresso si deve dissentire dalle argomentazioni illustrate in ricorso dall'Agenzia delle entrate, laddove si assume che, con la circolare n. 36/E/2013, si è data la corretta interpretazione del disposto dell'art. 1 della tariffa, nel senso che avrebbe assimilato, ai fini dell'applicabilità dell'aliquota del 15%, gli atti costitutivi di diritti reali a quelli traslativi, non potendo attribuirsi valore vincolante alle circolari interpretative dell'Agenzia delle Entrate.