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Cassazione, ordinanza 23 aprile 2024, n. 10991, sez. V

Imposta di registro- Atti giudiziari- Provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza- Presupposto tributo - Art 37 TUR


L’art. 8 della tariffa Parte I allegata al dPR n. 131/1986 equipara agli atti dell'autorità giudiziaria non già i lodi arbitrali, bensì i provvedimenti (giudiziali) che li dichiarano esecutivi. Sono, infatti, questi ultimi ad essere soggetti all'imposta di registro ed il loro regime giuridico è del tutto sovrapponibile a quello degli atti emessi dalle autorità giudiziarie. In quest'ottica trova applicazione il principio, enunciato da Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 12480 del 21/05/2018, secondo cui, in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado non fa venir meno il presupposto del tributo, costituito, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, non già dall'efficacia esecutiva, bensì dall'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza del 21/05/2018). Invero, il presupposto del tributo non si ricollega all'efficacia esecutiva del provvedimento giudiziale, ma, per l'appunto, all'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione: in questa direzione milita, del resto, il contenuto testuale dell'art. 37 dPR n. 131/1986 (…).