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Cassazione, ordinanza 24 febbraio 2022, n. 6287, sez. V

Imposta di registro art. 27 TUR condizione meramente potestativa

In base all'art. 27 DPR 131/1986 (comma 3), "Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore"; (comma 4), "4. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta in misura fissa". La condizione è "meramente potestativa" quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica "potestativa" quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato.

(Nel caso di specie il giudice di merito – al quale competeva l'interpretazione del negozio di permuta di cosa presente con cosa futura sottoposta a condizione sospensiva - all'esito di una valutazione ritenuta insindacabile in sede di legittimità, ha argomentato il proprio convincimento in ordine al fatto che la condizione sospensiva costituita dalla realizzazione del rustico e dalla relativa certificazione attraverso apposito verbale di collaudo e di consegna, non fosse meramente potestativa).