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Cassazione, ordinanza 24 marzo 2022, n. 9538, sez. V

Imposta di registro notaio coobbligazione solidale solidarietà dipendente

Il pagamento effettuato dal contribuente, ancorché in pendenza del giudizio di impugnazione dell'intimazione di pagamento della imposta proporzionale di registro, costituisce adempimento dell'obbligazione tributaria, con effetti liberatori per il notaio rogante, avendo la garanzia ex lege esaurito la sua funzione nel momento stesso in cui venne conseguita la prestazione garantita. Conseguentemente, la circostanza che l'Amministrazione finanziaria sia stata successivamente tenuta, per effetto di sopravvenuto giudicato sfavorevole, a restituire alla contribuente solvente la prestazione -sine titulo- ricevuta, non vanifica l'effetto liberatorio del pagamento in capo al professionista. Si tratta di soluzione necessitata, proprio in considerazione della peculiare posizione del notaio rogante nel sistema di esazione dell'imposta e della natura accessoria dell'obbligazione di garanzia a carico del professionista, tenendo presente la distinzione, in caso di pluralità di soggetti obbligati in solido per la stessa prestazione, fra solidarietà (passiva) paritetica e dipendente