Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 29 novembre 2023, n. 33273, sez. V

Imposta di registro- Atti dell’autorità giudiziaria


In tema d'imposta di registro D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ex art. 37 sugli atti dell'autorità giudiziaria, il provvedimento è soggetto ad imposta e può, quindi, essere emesso l'avviso di liquidazione D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 54, comma 4, anche se al momento della registrazione può ancora essere impugnato o è stato impugnato, ma non anche ove sia già stato riformato e/o annullato e sia conseguentemente venuto meno il presupposto di imposta.