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Cassazione, ordinanza 31 agosto 2022, n. 25620, sez. V

Imposta di registro – Cessione di crediti – Alternatività.


In caso di finanziamento subordinato alla condizione sospensiva della cessione dei crediti in garanzia, non è escluso che ognuno dei negozi mantenga la propria causa. Non è sufficiente la sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e la cessione di crediti in garanzia per affermare che siano integrati i presupposti per l'applicazione dell'imposta in misura fissa sull’atto di cessione di crediti ai sensi del principio di alternatività fra Iva e imposta di registro. La ricerca della causa della cessione dei crediti, negozio propriamente a causa variabile, nella connessione con il contratto di finanziamento da rilevanza più all'intenzione delle parti, e allo scopo dell'operazione, invece che all'autonomia degli effetti dei singoli negozi posti in essere. L’imposta recuperata si qualifica come imposta principale.