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Cassazione, ordinanza 5 giugno 2024, n. 15780, sez. V

Imposta di registro- Finanziamento soci enunciato in verbale assembleare- Cessazione effetti finanziamento- Art. 22, comma 2, TUR


In tema di imposta di registro, la delibera assembleare di aumento del capitale sociale, realizzato mediante l'imputazione di un finanziamento del socio, concluso in forma orale con la società, non è assoggettabile all'imposta, poiché l'imputazione determina la cessazione degli effetti propri del finanziamento, in ragione del predetto utilizzo, integrandosi la causa di non imponibilità di cui all'art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986 (Cass., Sez. 5, 8 febbraio 2023, n. 3841). (…) La tassazione, nel caso di enunciazione di un contratto verbale di finanziamento-soci contenuta in un verbale assembleare, è, dunque, condizionata dalla ricorrenza di tre elementi, costituiti dall'esistenza di una compiuta enunciazione, dalla identità di parti tra l'atto enunciante (il verbale assembleare) e l'atto enunciato (il finanziamento) e dalla c.d. permanenza degli effetti dell'atto enunciato.

Nel caso di specie, tuttavia, non sussiste il terzo requisito desumibile dall'art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986. Difatti, la convenzione enunciata (il finanziamento) ha cessato i suoi effetti a seguito, da un lato, della definitiva imputazione a capitale della somma già versata dal socio alla società, che ha mutato la causa della datio e che ha determinato l'estinzione (per rinuncia, ma prima ancora per compensazione: v. Cass., Sez. 1, 19 marzo 2009, n. 67011) dell'obbligo restitutore della società nei confronti del socio, se non anteriormente, quantomeno contestualmente o in esecuzione dell'atto enunciante. (…) cessando il finanziamento i propri effetti in ragione del predetto utilizzo, deve ritenersi integrata la causa di non imponibilità individuata dal comma 2 dell'art. 22 del D.P.R. n. 131 del 1986.