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Cassazione, ordinanza 7 marzo 2025, n. 6157, sez. V

Imposta di registro - Divisione – Reciproca cessione di quota da un coerede ad un altro – Variazione di tipo meramente soggettivo – Esclusione masse plurime.

 

La reciproca cessione di quota da un coerede all'altro, non avendo determinato in sé alcuna alterazione dell'oggetto della comunione, aveva rappresentato una variazione di tipo meramente soggettivo, a cui può essere applicato il principio di diritto, già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 27075 del 2014) secondo cui, in tema di imposta di registro (nonché di imposte ipotecaria e catastale), il D.P.R. n. 131 del 1986 , art. 34, comma 4, suppone doversi tener conto, ai fini della tassazione della divisione tra coeredi, del rapporto genetico tra il titolo e la massa dividenda, al che consegue che la cessione di una quota da un coerede a un altro, non determinando acquisizione di nuovi beni alla massa dividenda, va intesa come semplice variazione di tipo soggettivo, e questo, inalterato l'oggetto della comunione, postula che, fiscalmente, la comunione sia infine considerata pur sempre unica e di origine successoria. Non sussistono, dunque, plurime comunioni, vantando ciascun compartecipe, sulla totalità dei beni, in virtù dell'ultimo dell'art. 34 cit., un diritto corrispondente alla somma delle singole frazioni che gli derivano da ciascun titolo, e non tanti diritti, ciascuno per la quota corrispondente ad ogni titolo e relativo ai beni con lo stesso acquistati, operazione quest'ultima che implicherebbe, invece, necessariamente, la presenza di transazioni, che possono tradursi, a seconda dei casi, in permute (quando la proprietà corrisponde in ogni caso al pro quota del singolo) o compravendite (quando il passaggio genera al condividente una plusvalenza ovvero una porzione eccedente la parte di diritto).