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Cassazione, ordinanza 7 ottobre 2022, n. 29216, sez. VI – 5

Imposta di registro – divisione - Assegnazione del bene comune ad alcuni comproprietari - Versamento da parte loro agli altri di somme in denaro corrispondenti al valore della quota - Aliquota prevista per la vendita - Esclusione.


In caso di scioglimento della comunione mediante assegnazione del bene in natura a un condividente e versamento agli altri di somme pari al valore delle quote, si applica l'aliquota di divisione e non quella di vendita, giacché quest'ultima, a norma del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, si applica solo nel caso in cui a un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello spettante e limitatamente alla parte in eccedenza.