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Cassazione, sentenza 11 novembre 2022, n. 33286, sez. V

Imposta di registro – base imponibile – rettifica - espropriazione per pubblica utilità – Retrocessione - Indennità di espropriazione.


La retrocessione (totale o parziale) rientra a pieno titolo tra gli eventi tipici dell'"espropriazione per pubblica utilità", trattandosi del ritrasferimento del bene (o di una sua parte) dall'espropriante all'espropriato - per effetto di un contrarius actus rispetto al provvedimento ablativo – in conseguenza della decadenza della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (per la retrocessione totale) ovvero della dichiarazione di inutilizzabilità di una parte del bene (per la retrocessione parziale) e della mancata realizzazione dell'opera secondo la programmazione originaria (opera non iniziata o non realizzata, per la retrocessione totale; opera iniziata o completata, ma in difformità dal progetto iniziale, per la retrocessione parziale).

In virtù della previsione del D.P.R. n.327 del 8 giugno 2001 art. 48 comma 1, la determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta di registro deve essere rapportata all'importo dell'"indennità" convenuta (bilateralmente) tra espropriante ed espropriato ovvero fissata (unilateralmente) dagli organi pubblici a tanto deputati (in particolare, dall'U.T.E. - poi, dall'Agenzia del Territorio e, ora, dall'Agenzia delle Entrate - o dalla commissione provinciale D.P.R. n.327 del 8 giugno 2001 ex art. 41) "sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento". Pertanto, trattandosi sostanzialmente di una somma liquidata sulla base di parametri corrispondenti all'indennità di espropriazione (con la conseguente garanzia di commisurazione presuntiva in prossimità al valore venale corrente all'epoca del ritrasferimento, stante il coinvolgimento di organi pubblici) e destinata a ristorare (in senso opposto ed inverso all'espropriazione) il pregiudizio patrimoniale subito dall'espropriante per la perdita del bene ritrasferito all'espropriato, l'ammontare pecuniario dell'indennità di retrocessione costituisce la base imponibile per l'applicazione dell'imposta di registro ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 art. 44 comma 2 ed è insuscettibile di rettifica ai sensi degli art. 51, comma 3, e del D.P.R. n.131 del 26 aprile 1986 art. 52 comma 5 bis.