Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 27 gennaio 2023, n. 2588, sez. V

Imposta di registro – divisione - rilevanza collazione


Per l’applicazione dell’art. 34 TUR l'opzione interpretativa che muova dalla imputazione delle donazioni alla massa comune da dividere soddisfa il cardine costituzionale di cui all’ art. 53 Cost., allineando inoltre il regime fiscale a quello civilistico di obbligatoria imputazione all'asse ereditario da dividere (salva dispensa nei limiti della quota disponibile) delle donazioni eseguite in vita dal de cujus, ex art. 724 c.c.. In tal modo il coacervo tra donatum e relictum, escluso ai fini dell'imposta di successione, viene recuperato, ma nell'ambito di un'operazione di riunione fittizia e per imputazione avente immediata incidenza sulla massa comune e non sulla base imponibile dell'imposta di registro applicabile all'atto di divisione; in forza di un istituto di portata generale (la collazione) esperibile non solo ai fini dell'azione di riduzione, ma ogniqualvolta si renda necessario ricostruire l'asse ereditario.