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Cassazione, sentenza 29 gennaio 2024, n. 2630, sez. V

Imposta di registro - Divisione di comunione ereditaria avente ad oggetto azioni- Art. 5, comma 2, lett. a), Direttiva 2008/7/CE.


In tema di imposta di registro, la divisione della comunione avente ad oggetto azioni, quote sociali o titoli della stessa natura non integra una negoziazione agli effetti dell’art. 5, comma 2, lett. a, della direttiva 2008/7/CE, che ne esclude l’imposizione indiretta, sotto qualsiasi forma, da parte degli Stati membri, laddove ai condividenti siano attribuite azioni, quote o titoli corrispondenti alla sua quota e conseguentemente non si verifichi alcun effetto traslativo.