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Cassazione, sentenza 29 luglio 2024, n. 21149, sez. V

Imposta di registro- Finanziamento soci enunciato in verbale assembleare-Cessazione effetti finanziamento– Art. 22, comma 2, TUR.


La delibera assembleare di aumento del capitale sociale, realizzato mediante l'imputazione di un finanziamento del socio, concluso in forma orale con la società, non è assoggettabile all'imposta, poiché l'imputazione determina la cessazione degli effetti propri del finanziamento, in ragione del predetto utilizzo, così integrandosi la causa di non imponibilità di cui all'art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986 (Cass., 8 febbraio 2023, n. 3841 cui adde Cass., 18 gennaio 2024, n. 1960; v. altresì, in motivazione, Cass. Sez. U., 24 maggio 2023, n. 14432).

In particolare, si è rilevato che - laddove il (preesistente) finanziamento del socio abbia formato oggetto di rinuncia (alla restituzione), per imputazione definitiva "a capitale della somma già versata dal socio alla società, che ha mutato la causa della datio", così determinandone l'estinzione - la cessazione degli effetti del finanziamento è riconducibile (proprio) all'atto enunciante, con conseguente applicazione del D.P.R. n.131 del 1986, art. 22, comma 2, cit.. E si è, quindi, rimarcato che (solo) un'utilizzazione parziale del credito alla restituzione della somma (già) mutuata - con corrispondente permanenza di un debito restitutorio in capo alla società (per mutuo) - può venire in considerazione nella tassazione di registro per enunciazione (di un contratto verbale), avuto riguardo (proprio) alla parte del finanziamento che, non utilizzata a sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale, risulti tuttora oggetto del finanziamento (oneroso o meno) concesso dal socio.