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Cassazione, sentenza 3 ottobre 2022, n. 28595, sez. V

IMPOSTE IPOTECARIE - IN GENERE Art. 35, comma 10 ter, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006 - Beneficio del dimezzamento dell'imposta ipotecaria e catastale per le cessioni di immobili strumentali - Limitazione ai fondi immobiliari "chiusi" e non anche di quelli "aperti" - Contrasto con l'art. 65 TFUE - Ragioni - Conseguenze - Disapplicazione.


In tema di agevolazioni fiscali, la previsione di cui all'art. 35, comma 10 ter, del d.l. n. 223 del 2006 (conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006), relativa alla limitazione del beneficio del dimezzamento dell'imposta ipotecaria e catastale per le cessioni di immobili strumentali in favore dei soli fondi di investimento immobiliare chiusi e non anche di quelli aperti, in presenza di situazioni oggettivamente comparabili ai fini in esame, si pone in conflitto con l'art. 65 TFUE e la libertà di circolazione dei capitali, cosicché l'esclusione dei fondi aperti dall'agevolazione non può trovare plausibile giustificazione nell'obiettivo di limitare rischi sistemici sul mercato immobiliare, con conseguente necessità di disapplicazione della norma interna da parte del giudice nazionale.