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Cassazione, sentenza 7 giugno 2024, n. 15964, sez. V

Imposta di registro- Compravendita- Condizione sospensiva del pagamento del prezzo- Esclusa riqualificazione nei termini di vendita con riserva della proprietà.


La riconducibilità dell'operazione alla vendita con riserva di proprietà postula che ne sia preservata la sua connotazione essenziale, ovvero il passaggio differito (al momento del pagamento del prezzo) dell'effetto traslativo, laddove se esso, per volontà negoziale, venga fatto retroagire al momento della stipula del contratto, il meccanismo negoziale partecipa delle caratteristiche proprie della condizione sospensiva, sottoposto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, TUR, all'imposta di registro fissa.

Nella specie, le parti hanno previsto che l'effetto traslativo, una volta pagato il prezzo, avrebbe avuto efficacia ex tunc (…) per cui va esclusa, sul versante giuridico (…), la riconduzione dell'operazione alla fattispecie della vendita con riserva di proprietà, va cioè negata la sussistenza di un diritto reale di aspettativa come precisato da questa Corte in relazione alla previsione di un effetto traslativo ex nunc al momento del pagamento del prezzo (cfr. Cass., Sez. I, 12 novembre 1998, n. 11433), che qui non ricorre, operando, invece, un semplice meccanismo condizionale sospensivo dell'effetto traslativo, disciplinato dall'art. 27, comma 1, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che sottopone l'atto a tassazione in misura fissa, con riscossione della differenza al momento dell'avveramento della condizione o della produzione prima di questa dei suoi effetti alla luce di quanto contemplato dal secondo comma della citata disposizione.