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Cassazione, sentenza 7 novembre 2024, n. 28684, sez. V

Imposta di registro- Pagamento effettuato dal notaio - Legittimità della notificazione dell’avviso di liquidazione a quest’ultimo- Preclusa al contribuente la possibilità di richiedere il rimborso.


Come già chiarito più volte da questa Corte, in tema di imposta di registro, è legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l'atto, poiché lo stesso, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l'Amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri. Il pagamento effettuato dal notaio comporta, inoltre, la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei predetti soggetti, i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione, ma, eventualmente, hanno titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente (Cass., Sez. 5, 21 febbraio 2007, n. 4047 e Cass., Sez. 6-5, 2 luglio 2014, n. 15005). In altre parole, l’istituto della solidarietà consente al creditore di rivolgersi indifferentemente a ciascuno dei debitori per ottenere il soddisfacimento del credito, ma il debitore escusso (in questo caso il notaio) ha regresso verso gli altri coobbligati per il recupero della parte da essi dovuta: è in questa sede che il ricorrente avrebbe dovuto far valere le proprie eccezioni, mentre, secondo quanto allegato, si è limitato alla restituzione della somma corrisposta dal notaio.