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Cassazione, sentenza 8 febbraio 2023, n. 3839, sez. V

Imposta di registro - enunciazione – finanziamento enunciato in verbale assembleare – nozione di parte – cessazione degli effetti dell’atto enunciato.


Nel caso del verbale assembleare di società, sebbene non siano configurabili parti dal punto di vista contrattuale, risultano, comunque, coinvolti i soggetti che sono stati parti del precedente contratto, sicché il prelievo fiscale non può dirsi conseguente ad una condotta altrui. In conclusione, l'autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile consente di interpretare il termine parti, di cui del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22, comma 1, in senso a-tecnico e di ritenere, quindi, integrato il requisito dell'identità laddove nell'atto enunciante siano coinvolti o intervengano, anche con una veste diversa da quella di parte contrattuale, gli autori dell'atto enunciato.

In caso di compensazione tra i crediti vantati dai soci per finanziamenti ed i debiti di conferimento che il socio ha verso la società conferitaria, il finanziamento si estingue nel momento stesso in cui i crediti che ne derivano formano oggetto di compensazione. Cessando il finanziamento i propri effetti in ragione del predetto utilizzo, deve ritenersi integrata la causa di non imponibilità individuata del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, comma 2 che esclude l'imposta "quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione".