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Cassazione, sentenza 9 novembre 2023, n. 31177, sez. V

Imposta di registro- Contratto di fideiussione enunciato in decreto ingiuntivo.


La funzione antielusiva dell'art. 22 TUR presuppone la mera enunciazione in un atto o provvedimento dell'atto (di fideiussione) non registrato, riconducibile agli atti da assoggettare a registrazione in termine fisso, tanto che trovano applicazione anche le sanzioni previste, per omessa registrazione del contratto, dall'art. 69 del Tur. Qualora l'atto di fideiussione enunciato non rientri, invece, tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, ma solo in caso d'uso, l'imposta si applica solo "sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita" (risoluzione 46/2013). Da dette premesse consegue che la fideiussione come la garanzia è soggetta alla relativa imposta di registro indipendentemente dalla esecutività o meno del decreto ingiuntivo, in quanto questo conserva la natura di provvedimento (giudiziario) enunciante. Per potersi, dipoi, configurare la enunciazione, è necessario che nell'atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamo al negozio posto in essere, sia che si tratti di atto scritto o di contratto verbale, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso che servono ad identificarne la natura ed il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a sè stante; tutti elementi essenziali del rapporto giuridico enunciato espressamente indicati nel provvedimento monitorio e negli atti allegati e da esso richiamati (Cass. 6 novembre 2019, n. 28559).