Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 10 marzo 2025, n. 6327, sez. V

Cassazione, ordinanza 10 marzo 2025, n. 6327, sez. V.

 

Plusvalenze - Cessione d’azienda - Dichiarazione secondo il principio di competenza
Come ripetutamente chiarito da questa Corte, "In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla cessione di azienda va dichiarata, inderogabilmente, nel periodo in cui si è formalmente realizzata, non rilevando l'incasso parziale del prezzo di vendita per effetto del fallimento della cessionaria, atteso che i due momenti integrano eventi (la realizzazione della plusvalenza nel modo suddetto e la successiva emersione di un componente negativo conseguente alla mancata corresponsione per intero del prezzo della cessione) fiscalmente autonomi, che vanno dichiarati - l'uno come guadagno, l'altro come perdita - nei distinti periodi in cui si verificano. (Sez. 5, Ordinanza n. 14560 del 26/05/2021; Sez. 5, Sentenza n. 24378 del 30/11/2016; Sez. 5, Sentenza n. 4366 del 23/02/2011; il medesimo principio è sotteso anche a Cass. Sez. 5, 06/06/2014, n. 12747, secondo cui: "In tema di reddito di impresa, la determinazione della base imponibile in caso di cessione di beni sottoposta a condizione sospensiva è
ancorata al valore degli stessi al momento dell'avverarsi della condizione, senza che ne rilevi la retroattività degli effetti. (Nella specie, relativa al trasferimento di una farmacia, le parti avevano convenuto il versamento di un acconto all'atto della stipula dell'accordo e il pagamento del saldo al momento del rilascio della prescritta autorizzazione regionale, poi intervenuta l'anno successivo, da cui l'imputazione delle plusvalenze avuto riguardo all'annualità di versamento delle rispettive somme). (Cass. Sez. 5, 06/06/2014, n. 12747). È, dunque, obbligo del contribuente dichiarare la plusvalenza nel periodo in cui essa è formalmente realizzata, secondo il criterio di competenza, a prescindere dal momento in cui avviene materialmente la corresponsione della somma oggetto di corrispettivo ed anche a prescindere dal suo effettivo incasso. Al contrario, il contribuente che non dichiara integralmente la plusvalenza, ma solo in relazione alla somma riscossa dispone del principio di competenza a sua discrezione, scegliendo il periodo temporale di riferimento dell'imposta, in violazione degli artt. 86, commi 2 e 4 e 109, comma 2 del TUIR.