Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 12 gennaio 2023, n. 667, sez. V

Benefici fiscali per l'acquisto della prima casa - Spettanza - Presupposti - Residenza anagrafica - Mancanza dell'effettivo trasferimento - Conservazione del beneficio - Condizioni.


In tema di imposta di registro, il beneficio fiscale della "prima casa", al di là dell'ipotesi riconnessa all'attività lavorativa esercitata, spetta esclusivamente al soggetto che abbia trasferito la residenza anagrafica nel comune dove ha acquistato l'immobile entro il termine di decadenza previsto dalla legge; pertanto, nel caso in cui non risulti l'effettivo trasferimento della residenza, il contribuente può conservare il beneficio solo se, avendo proposto nei termini istanza di aggiornamento dei registri anagrafici comunali, il procedimento amministrativo non sia stato ancora ultimato per fatto non imputabile allo stesso ovvero si sia chiuso con un diniego al trasferimento.