Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 13 febbraio 2025, n. 3704, sez. V

Agevolazioni per acquisto "prima casa" - Alienazione dell'immobile prima del decorso di cinque anni - Acquisto di un nuovo immobile entro un anno - Conservazione dei benefici - Condizioni - Effettivo trasferimento della residenza nello stesso termine - Revoca dell'agevolazione - Decorrenza del termine triennale di decadenza del potere dell'Ufficio - Giorno di scadenza dell'anno successivo di alienazione - Ragioni.

 

In tema di agevolazioni per l'acquisto della "prima casa", la previsione contenuta nell'art. 1, nota II bis, comma 4, della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 - nella parte in cui dispone che il contribuente che, entro cinque anni dall'acquisto dell'immobile con i benefici "prima casa", lo trasferisca a titolo oneroso o gratuito, conserva detti benefici, se (e solo se) entro un anno dall'alienazione dello stesso proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale - deve essere intesa nel senso che entro l'anno deve intervenire non solo il nuovo acquisto, ma anche la destinazione effettiva del cespite ad abitazione principale ed il trasferimento della residenza in quell'immobile; ne deriva che il "dies a quo" della decorrenza del termine triennale di decadenza del potere dell'Ufficio di revoca dell'agevolazione va individuato nel giorno di scadenza dell'anno dall'alienazione del precedente immobile per il quale il contribuente ha goduto dei benefici prima casa, perché solo allo spirare di tale termine il contribuente perde, in via definitiva, il diritto all'agevolazione, provvisoriamente goduta sul primo acquisto.