Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 13 maggio 2022, n. 15324, sez. V

Agevolazioni per la piccola proprietà contadina - Imposta di registro - Benefici - Decadenza dell’amministrazione dall’esercizio della pretesa tributaria - Individuazione - Decorrenza - Criteri.


In tema di agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina relative all'imposta di registro, nell'ipotesi in cui il contribuente, intendendo fruire dei relativi benefici, all'atto della registrazione si limiti a dichiarare di possedere i requisiti di coltivatore diretto, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 604 del 1954, senza consegnare al pubblico ufficiale rogante la relativa certificazione, e ometta, altresì, di attivare la procedura di cui all'art. 4, comma 1, della medesima legge, producendo l'attestazione provvisoria, trova applicazione il termine di decadenza triennale per l'esercizio della pretesa tributaria, di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, con decorrenza dalla data di registrazione dell'atto e non dalla scadenza dell'ulteriore triennio di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 604 del 1954, rilevante con riferimento al diverso caso in cui l'acquirente abbia richiesto l'applicazione dei benefici in via provvisoria, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 4.