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Cassazione, ordinanza 15 gennaio 2019, n. 724 sez. V

Il notaio, quale delegato alla vendita all'incanto, quando ricevere le somme occorrenti per la registrazione del decreto di assegnazione e per il pagamento delle relative imposte, può qualificarsi come adiectus solutionis causae, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1188 c.c., il partecipante alla gara deve ritenersi liberato dalla relativa obbligazione nel momento stesso in cui le versa al professionista. Di talché, l'unico soggetto debitore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate deve  essere individuato nel notaio delegato, dovendo il rapporto tributario ritenersi instaurato con quest'ultimo.