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Cassazione, ordinanza 15 novembre 2023, n. 31857, sez. V

Risoluzione di trust immobiliare- Retrocessione dei beni in trust - Imposta sulle successioni e donazioni- Neutralità- Imposte di registro e ipo-catastali in misura fissa.


In tema di imposta sulle successioni e donazioni, il recesso o la rinuncia definitiva di tutti i beneficiari del trust, specificamente individuati, alla distribuzione dei beni e alla realizzazione dello scopo impresso dall'atto istitutivo, senza che questo nulla preveda al riguardo, comporta, al pari di quanto accade quando il beneficiario manchi fin dall'origine, l'impossibilità di realizzare il programma negoziale predisposto dal disponente e il ritorno a quest'ultimo del trust fund, con la conseguenza che l'anticipata cessazione del trust fa venir meno il presupposto di imposta (dato dall'originaria istituzione del vincolo e dalla finale attribuzione beneficiaria) in quanto priva l'operazione della potenzialità di arricchimento gratuito da parte dei terzi, impedendo la manifestazione della capacità contributiva oggetto del tributo, mentre resta fiscalmente irrilevante l'automatica retrocessione dei beni non più segregati, in quanto mero riflesso della sopravvenuta inadeguatezza del vincolo di destinazione alla realizzazione dell'arricchimento del beneficiario (cfr. Cass. n. 8719 del 30/03/2021); va invero ribadito, anche nella presente sede, che l'istituzione di un trust ed il conferimento in esso di beni che ne costituiscono la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del trustee, che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni, prevista dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, che sarà dovuta, invece, al momento del trasferimento dei beni o diritti dal trustee al beneficiario, e solo questa interpretazione è conforme ai principi delineati dall'art. 53 Cost., secondo cui l'imposizione non deve essere arbitraria ma ragionevole, connessa ad un effettivo indice di ricchezza (cfr. Cass. n. 29507 del 24/12/2020, Cass. n. 19167 del 17/07/2019); l'imposizione solo fissa, nel tributo di registro come nelle imposte ipo-catastali, per la "retrocessione" dei beni ai disponenti risulta, dunque, correlata alla natura della costituzione del vincolo, di cui rappresenta la vicenda uguale e contraria, e conferma di simile impostazione si rinviene nella L. n. 112 del 2016, art. 6, comma 4, che, nei trust "dopo di noi", prevede la tassazione solo fissa per il ritrasferimento dei beni a favore dei disponenti in caso di premorte del soggetto debole, disposizione che sembrerebbe avere valore ricognitivo di un principio ordinamentale; la retrocessione del patrimonio in trust è, quindi, un fenomeno del tutto neutrale, nel tributo successorio e donativo, anche nell'ipotesi in cui - non è questo il caso- i beni che lo compongono non siano gli stessi di quelli a suo tempo segregati; quanto osservato in ordine alla non individuabilità, nella costituzione del vincolo, di un autonomo presupposto di imposta vale anche ad escludere che l'atto di retrocessione, così come l'atto istitutivo del trust e quelli di dotazione/provvista del medesimo, siano alternativamente assoggettabili all'imposta sulle donazioni, di questa mancando, infatti, gli elementi costitutivi rappresentati sia dalla liberalità sia dal concreto arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti, secondo quanto evincibile dal T.U. n. 346 del 1990, cit. 13 art. 1 (cfr. Cass. n. 8082/2020).