Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 16 febbraio 2021 n. 3986, sez. V

IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposte catastali e ipotecarie - Atto istitutivo di "trust" - Natura - Legittimazione passiva - "Trustee" - Responsabilità solidale con il disponente - Esclusione - Atti compiuti nell'esercizio dell'attività di gestione - Legittimazione passiva del "trustee" - Sussistenza.

L'atto istitutivo del "trust", è atto unilaterale formato esclusivamente dal disponente, sul quale grava l'onere di corrispondere le imposte ipotecarie e catastali, non potendosi configurare alcuna responsabilità solidale del "trustee" sulla base dell'articolo 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, in quanto tale atto non è sussumibile nell'ambito dei contratti; l'eventuale responsabilità patrimoniale del "trustee" può derivare solo dall'intestazione formale del bene (in conformità all'art. 2 l. n.364 del 1989 di ratifica della Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai "trusts", il cui art 2, comma 2, lett b, stabilisce che i beni del "trust" sono intestati a nome del "trustee"), ovvero dall'esercizio di attività, in detta qualità, rilevanti verso l'esterno secondo la legge regolatrice applicabile.