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Cassazione, ordinanza 16 luglio 2021, n. 20356, sez. V

Imposte ipotecaria e catastale conferimento immobili

La Dir. n. 2008/7/CE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, si applica alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, qualora tali imposte vengano riscosse all'atto del trasferimento di proprietà di un immobile e nell'ipotesi che detto trasferimento costituisca un conferimento ad una società di capitali. Le tre imposte costituiscono, in tal caso, imposte indirette vietate a norma della menzionata Dir., art. 5. Tuttavia, la citata Dir., art. 6, va interpretato nel senso che uno Stato membro è autorizzato, in deroga al divieto di cui all'art. 5, a riscuotere siffatte imposte sui conferimenti di beni immobili o di aziende commerciali, situati nel suo territorio, effettuati in favore di una società di capitali, purché, però, esse non siano superiori a quelle applicabili alle operazioni similari nello Stato membro che le riscuote. Spetta al giudice nazionale accertare che le imposte rispettivamente di registro, ipotecaria e catastale, di cui si esige il pagamento all'atto del conferimento di immobili in una società di capitali, non siano superiori a quelle gravanti su qualunque altro atto di trasferimento di proprietà effettuato da soggetti privati o da società non commerciali.