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Cassazione, ordinanza 16 marzo 2022, n. 8545, sez. VI - 5

Accettazione tacita eredità regime fiscale “formalità direttamente conseguenti” gli atti traslativi non sussiste

In tema di imposta di bollo, ipotecaria e catastale, il regime di c.d. assorbimento della rilevanza fiscale di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3, come modificato dal D.L. n. 104 del 2013, art. 26 (conv., con modif. in L. n. 128 del 2013) è circoscritto agli atti e formalità direttamente consequenziali agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, tra i quali non rientra l'accettazione tacita di eredità, costituendo questa un'evenienza del tutto occasionale e, potendo configurarsi non solo in presenza di atti di disposizione, ma anche di comportamenti concludenti, desumibili da eventi fattuali anche risalenti nel tempo, sicché il successivo atto notarile di disposizione integra unicamente il requisito formale necessario per rendere pubblico, nei registri immobiliari, l'intervenuto acquisto della qualità di erede.