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Cassazione, ordinanza 16 novembre 2022, n. 33772, sez. V

Meccanismo rivalutazione dei beni – perizia - valore minimo di riferimento – prezzo di alienazione - calcolo plusvalenza


La possibilità conferita al contribuente di usufruire del meccanismo agevolativo di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 1, va intesa nel senso che una volta verificatisi i presupposti previsti dalla disposizione anzidetta per fruire dell'imposta sostitutiva, tale meccanismo impedisce di recuperare, ai fini del computo della plusvalenza, il valore storico del bene anteriore a quello di perizia, ancorché detto valore non sia indicato nell'atto o sia indicato un valore commerciale inferiore a quello periziato, come tale inidoneo a determinare l'insorgenza di un reddito tassabile rispetto al valore periziato maggiore. Perfezionate le condizioni di cui all'art. 7, il valore normale minimo di riferimento consente al fisco di riscuotere l'imposta sostitutiva,  sicché, pur non essendovi alcun vincolo nella successiva alienazione del bene quanto all'indicazione del prezzo di alienazione - che potrà essere inferiore rispetto al valore indicato nella perizia giurata - non può profilarsi la decadenza dal beneficio e la reviviscenza del valore storico del bene, né l'Amministrazione finanziaria potrà calcolare la plusvalenza secondo i criteri ordinari e non potrà recuperare il valore storico del bene se non quando dimostri, con onere a suo carico, che il valore normale minimo di riferimento risultante dalla perizia non corrisponde all'effettivo valore del cespite.