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Cassazione, ordinanza 19 gennaio 2023, n. 1609, sez. V

Imposta sul valore aggiunto – preliminare – risoluzione del contratto – fatturazione - rettifica


In tema di Iva, il versamento di un acconto sul prezzo in relazione ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare costituisce operazione imponibile ex articolo 6, comma 4, del Dpr 633/72, sicché il promittente venditore è tenuto ad emettere la relativa fattura e ad esporvi l’imposta dovuta. Tuttavia, nel caso in cui la suddetta operazione venga meno, successivamente alla registrazione della fattura, in conseguenza della risoluzione del contratto che ne costituiva il presupposto, il promissario acquirente è tenuto alla necessaria rettifica, ai sensi dell’articolo 26 del dpr 633/72, e ad emettere la conseguente fattura relativa alla restituzione in suo favore della somma già versata, trattandosi di operazione imponibile di segno contrario rispetto alla prima. Ove però l’originario versamento dell’acconto sul prezzo erroneamente non sia stato assoggettato ad imposta, né l’ufficio abbia avviato le necessarie iniziative al riguardo, la restituzione della somma da parte del promittente venditore assume natura meramente finanziaria, ai fini Iva, e non può essere assoggettata ad imposta, in quanto non costituente cessione imponibile ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), dpr 633/72, in caso contrario determinandosi l’indebita alterazione del principio di neutralità su cui si fonda il meccanismo di funzionamento dell’imposta stessa.