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Cassazione, ordinanza 20 ottobre 2020, n. 22825, sez. V

Imposta sul valore aggiunto contratto preliminare caparra confirmatoria acconto prezzo volontà delle parti rileva - principio di alternatività pagamento di altro tributo in misura proporzionale non rileva.

Il pagamento di somme di denaro, effettuato a titolo di caparra confirmatoria di un contratto preliminare di compravendita di bene immobile, è soggetto ad I.V.A. ed all'obbligo di fatturazione qualora tali somme, per volontà delle parti, accertabile dal giudice di merito in base ad elementi intrinseci ed estrinseci al contratto, siano destinate ad anticipazione del prezzo per l'acquisto del bene

Al fine di stabilire quale sia il tributo dovuto per il principio di alternatività, non rileva il semplice   fatto che sia già stato corrisposto un dato tributo, atteso che il contribuente ha l'obbligo di corrispondere quello previsto dalla legge. Di conseguenza, l'avvenuto pagamento spontaneo, da parte del promittente acquirente, coobbligato in solido, dell'imposta di registro in misura proporzionale, anziché fissa, non rende illegittima la pretesa fiscale ai fini I.V.A. avanzata dall'Agenzia delle entrate con riguardo al medesimo contratto preliminare.