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Cassazione, ordinanza 21 novembre 2023, n. 32211, sez. V

IVA- Cessione di contratto preliminare di compravendita di terreno - Detrazione.


Il fatto generatore dell'imposta è quello per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l'esigibilità dell'imposta (art. 10, 2, 5 della Direttiva 77/388/CEE del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni). Il requisito "oggettivo, ai fini dell'applicazione dell'imposta è costituito dalla "cessione di beni" o dalla "prestazione di servizi" (art. 2 e 3 del D.P.R. n. 633 del 1972; art. 10 par. 2 della citata direttiva). Nella vicenda in giudizio, il fatto generatore dell'imposta è costituito dalla cessione di un contratto preliminare di compravendita di un bene immobile, ex art. 3, comma 2, n. 5 del D.P.R. n. 633 del 1972. In tal senso, Cass. n. 19399/2005 ha precisato che "la cessione della posizione giuridica di contraenza relativa ad un contratto preliminare di compravendita è una specie delle "cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto", che l'art. 3, comma 2, n. 5, D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, considera prestazioni di servizio, se effettuate verso corrispettivo, le quali, ai sensi dell'art. 6, comma 3, dello stesso atto normativo "si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo". Ne deriva che l'operazione rilevante ai fini dell'assoggettabilità ad IVA non era il precedente preliminare o l'operazione per come realizzata nel 2001 ma la successiva cessione del contratto stesso, alla quale, pertanto, doveva farsi riferimento anche con riguardo alla condizione dell'oggetto del contratto ceduto, se edificabile o meno. Nella specie, è pacifico che il negozio è stato stipulato nel 2003, così come nello stesso anno sono state emesse le fatture di cui ai contratti stipulati dalla società contribuente. Ciò comporta che la qualificazione del terreno, quale edificabile o meno, ai fini dell'imponibilità andava operata nel momento in cui la cessione era avvenuta, ossia nel 2003, epoca in cui il terreno era pacificamente edificabile, sicché l'operazione restava soggetta ad Iva, da cui la legittimità del diritto di detrazione esercitato.