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Cassazione, ordinanza 21 ottobre 2021, n. 29311, sez. V

Imposta sostitutiva sui mutui espromissione

La ratio legis della norma prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, la quale, come tutte le disposizioni che prevedono delle agevolazioni tributarie, è norma di stretta interpretazione, è indubbiamente da ricercare nel favore che il legislatore intende accordare agli investimenti produttivi, nella previsione che essi possono creare nuova ricchezza, sulla quale potrà più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale. In sintesi lo scopo, per il quale il legislatore accorda un trattamento agevolato non ricorre, quando per effetto del negozio l'accreditato non dispone di nuovo denaro, suscettibile di impieghi produttivi. Pertanto un contratto destinato solo a individuare le modalità di pagamento della somma già mutuata non può considerarsi investimento produttivo. E ciò anche a non voler rilevare che la espromissione (qualificazione giuridica invocata dalla parte) non è un contratto tra il debitore ed il terzo assumente ma tra il terzo assumente e il creditore, cui restano estranei i rapporti interni, ma costituisce una mera regolazione di rapporti esterni che non ha efficacia modificativa dal lato soggettivo del rapporto obbligatorio originario, e che nell'atto tassato non c'è stato alcun intervento dell'ente creditore.