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Cassazione, ordinanza 22 dicembre 2022, n. 37583, sez. VI – 5

Rideterminazione valore terreni e partecipazioni - Rate insolute - Nuova rivalutazione - Sanzioni e interessi.


Nel caso in cui il contribuente opti, sulla base dell'art. 2 del D.L. n. 70/2011 (convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), per la rideterminazione del valore del bene (nel caso in esame, partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati), avvalendosi, per l'effetto, della facoltà di scomputare, in sede di versamento dell'imposta sostitutiva dovuta sulla base della nuova normativa, quella già pagata in occasione della precedente rivalutazione operata ai sensi dell'art. 1, comma 91, della l. n. 244/2007, si è in presenza di una vera e propria riapertura dei termini per le rivalutazioni, sicché le nuove rate si sostituiscono a quelle originarie, gli effetti della nuova rivalutazione non retroagiscono alla precedente e non ricorrono i presupposti per pretendere le sanzioni e gli interessi sulle rate dovute sulla base della pregressa rivalutazione e non pagate.