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Cassazione, ordinanza 26 novembre 2024, n. 30466, sez. V

Acquisto di terreni agricoli - Possibilità di richiedere le agevolazioni in base ad un requisito soggettivo diverso da quello dichiarato al momento del rogito- Esclusione

 

 
Il ricorso dell’Agenzia va accolto in base all'orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di imposta di registro, la sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell'imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l'impossibilità di invocare, e quindi di applicare, altra agevolazione, nemmeno se richiesta in via subordinata già nell'atto di acquisto, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l'atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicché la decadenza dell'agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto (così Cass., Sez. 1, 19 giugno 1990, n. 6159; Cass., Sez. 5, 1 ottobre 2003, n. 14601; Cass., Sez. 5, 5 aprile 2013, n. 8409; Cass., Sez. 5, 21 aprile 2017, n. 10099; Cass. 6-5-, 8 ottobre, n. 24655; da ultimo v., in fattispecie speculari rispetto a quella in esame, Cass., Sez. 5, 11 maggio 2022, n. 14935, secondo cui il contribuente che non abbia dimostrato il possesso del requisito soggettivo di coltivatore diretto, dichiarato al momento del rogito per ottenere il beneficio fiscale, non può successivamente pretendere il richiesto beneficio sulla base del diverso requisito soggettivo di imprenditore agricolo professionale, seppur equipollente ai fini del riconoscimento, in quanto, poiché i poteri di accertamento del tributo si esauriscono quando l'atto viene sottoposto a tassazione, non è possibile mutare il titolo dell'attribuzione e la decadenza dall'agevolazione concessa preclude qualsiasi accertamento sulla base di diversi presupposti normativi o di fatto; Cass., Sez. 5, 16 giugno 2023, n. 17411).

Agevolazioni per acquisto di terreni agricoli- Presupposto della iscrizione nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale - Cancellazione iscrizione per effetto di condotta volontaria- Decadenza

 
Il presupposto della iscrizione del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo professionale nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni per gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli, non ha natura di requisito "istantaneo" (che deve ricorrere solo al momento dell'acquisto agevolato) ma - avuto riguardo al disposto dell'art. 1647 c.c. coordinato con quello delle disposizioni delle leggi speciali in materia (da cui si desume che l'obbligo di iscrizione nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti è subordinato allo svolgimento di tale attività con abitualità e prevalenza rispetto ad altre eventuali attività lavorative) - deve essere caratterizzato dalla permanenza nel tempo, sicché la cancellazione dell'iscrizione per effetto di una condotta volontaria comporta la perdita dell'agevolazione ove si verifichi entro un quinquennio dall'acquisto, conformemente a quanto espressamente sancito dall'art. 2, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 99 del 2004, per il coltivatore diretto che sia socio o amministratore "qualificante" della società agricola (Cass., Sez. 5, 12 febbraio 2021, n. 3598).