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Cassazione, ordinanza 27 giugno 2024, n. 17773, sez. V

Plusvalenza- Cessione area con edificio da demolire e ricostruire – Esclusione.


Il fatto che un'area già edificata conservi delle potenzialità edificatorie non la fa rientrare nella nozione di "terreno edificabile", ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. a) e lett. b), ultima parte del Tuir. Inoltre, nel caso in esame, risulta che il contribuente abbia acquistato la proprietà del compendio immobiliare de quo in parte per successione mortis causa, in parte per acquisto a titolo oneroso inter vivos perfezionatosi nel 1989, con la conseguenza che la plusvalenza realizzata con la cessione a titolo oneroso avvenuta nel 2009 non era tassabile nemmeno ai sensi della lettera b, prima parte, del comma 1 dell'art. 67 del Tuir. Del resto, è consolidato l'orientamento di questa Corte secondo il quale "in materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore degli artt. 81, comma 1, lett. b) (ora 67) e 16 (ora 17), comma 1, lett. g) bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , sono soggette a tassazione separata, quali redditi diversi, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato e quindi, già edificati. Ciò vale anche qualora l'alienante abbia presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell'immobile e, successivamente alla compravendita, l'acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell'istanza, in quanto la ratio ispiratrice del citato art. 81 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine non da un'attività produttiva del proprietario o possessore ma dall'avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica" (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15629 del 09/07/2014, Rv. 632045-01; Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 1674 del 23/01/2018, Rv. 647103-01; Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 10393 del 12/04/2019, Rv. 653403-01).