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Cassazione, ordinanza 30 marzo 2023, n. 8963, sez. V

Valore dichiarato o accertato ai fini delle imposte indirette – adesione all’accertamento - rilevanza ai fini delle imposte dirette (plusvalenza) - estensione effetti al coobbligato


L'esistenza di un maggior corrispettivo, ai fini della tassazione diretta, non è inducibile unicamente sulla base del valore oggetto di dichiarazione o di accertamento al diverso fine della imposizione indiretta sui trasferimenti.

L'adesione di terzi (nel caso di specie l'acquirente) al diverso accertamento ai fini dell'imposta di registro non può assumere valore di indizio ai fini dell'imposizione diretta. Ciò in quanto l'accertamento con adesione, avendo natura di concordato tra l'amministrazione ed il contribuente, ed essendo pertanto caratterizzato dal carattere volontario dell'adesione, non può che avere efficacia che nei confronti del solo soggetto che tale adesione ha prestato, dovendo escludersi che possa acquisire valore, anche indiretto, nei confronti di chi abbia impugnato l'atto impositivo fondato sul valore accertato con adesione in relazione ad un diverso soggetto. A ciò consegue che l'estensione degli effetti dell'accertamento con adesione relativo ad altri coobbligati può ammettersi solo "in bonam partem" ed in assenza di una espressa volontà contraria del contribuente.