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Cassazione, ordinanza 4 dicembre 2018 n. 31275, sez. V

IMPOSTE CATASTALI - Perfezionamento dell'atto traslativo, imponibile anche ai fini IVA, dopo l'entrata in vigore dell'art. 35, comma 10 bis, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006 - Applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale - Versamento del corrispettivo, unitamente all'IVA, in data anteriore all'entrata in vigore del detto art. 35, comma 10 bis - Rilevanza ai fini dell'applicazione delle imposte catastali e ipotecarie in misura fissa - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di imposte ipotecarie e catastali, il momento impositivo è normativamente riferito non al tempo del pagamento del corrispettivo, bensì alla data di formazione dell'atto traslativo cui è connessa la richiesta delle formalità. Ne consegue che, ove il trasferimento sia intervenuto dopo l'entrata in vigore dell'art. 35, comma 10 bis, lett. a), del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, l'imposta va applicata non già in misura fissa, ma in misura proporzionale, anche con riguardo alle operazioni concernenti beni strumentali assoggettate ad IVA, senza che abbia rilievo la circostanza che il versamento del corrispettivo, unitamente all'IVA, sia avvenuto prima dell'entrata in vigore della richiamata disposizione.