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Cassazione, ordinanza 4 ottobre 2024, n. 26026

Cessione edifici vetusti e da demolire – Plusvalenza - Non sussiste.


In tema di IRPEF, ai fini della tassazione separata, quali "redditi diversi", delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni, a titolo oneroso, di terreni dichiarati edificabili in sede di pianificazione urbanistica, l'alternativa fra "edificato" e "non edificato" non ammette un "tertium genus", con la conseguenza che la cessione di un edificio, anche ove le parti abbiano pattuito la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall'Amministrazione finanziaria come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l'edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste, essendo inibito all'Ufficio, in sede di riqualificazione, superare il diverso regime fiscale previsto tassativamente dal legislatore per la cessione di edifici e per quella dei terreni (cfr. Cass. V, n. 5088/2019; con riguardo all'imposta di registro, cfr. altresì n. 3747/2021; 6 - 5, n. 39133/2021).

Ne consegue, pertanto, che una volta accertato il carattere di terreno edificato da parte del giudice di merito con apprezzamento non sindacabile avanti questa Suprema Corte di legittimità, resta irrilevante la consistenza e la qualità dell'edificio compravenduto, nonché la previsione del suo abbattimento, rimanendo il regime giuridico quello della tassazione di un terreno già edificato.