Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 5 aprile 2025, n. 9013, sez. V

Plusvalenze- Cessione terreni lottizzati suscettibili di utilizzazione edificatoria - Art. 68 d.P.R. n. 917/1986.

 

L'art. 68 D.P.R. n. 917/1986, rubricato "Plusvalenze", stabilisce al comma 2 che per i terreni di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 67, acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere, si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. È solo con riferimento ai terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 che "il costo d'acquisto è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili". La disciplina applicabile alla fattispecie di cui in giudizio non è quella prevista alla lettera a), comma 1, art. 67 D.P.R. cit., posto che i terreni de quibus, anche se al momento dell'acquisto, avevano una destinazione diversa, successivamente – per previsione degli strumenti urbanistici e in forza della stipula della convenzione di lottizzazione – sono divenuti edificabili e tali erano al momento della cessione. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di confermare la interpretazione della norma in commento, chiarendo che "In tema di redditi diversi, la fattispecie relativa alle plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, prevista dall'art. 81 (ora art. 67), lett. b), del TUIR, si pone come regola ad eccezione rispetto a quella contemplata dalla lett. a), della medesima norma, che riguarda esclusivamente le ipotesi in cui il terreno non sia suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione" (Cass. n. 17264/2019).