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Cassazione, ordinanza 6 dicembre 2018, n. 31603, sez. V civile

Esenzione atti e trasferimenti in sede di separazione e divorzio - art. 19 L. 74/1987.

Circa l’applicazione dell’art. 19 della legge n. 74/1987 l’indirizzo riguardante la distinzione tra contenuto eventuale e contenuto necessario degli accordi di separazione si deve considerare superato alla luce del mutamento d’indirizzo della giurisprudenza di questa Corte maturato in ragione dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento, caratterizzato da interventi di cosiddetta “degiurisdizionalizzazione”. Tali interventi hanno fortemente valorizzato l’accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale.

(Nel caso di specie si trattava di un recupero a tassazione dell’atto di trasferimento della nuda proprietà di alcuni immobili posto in essere dai coniugi a favore del figlio per cui era stata invocata l’esenzione ex art. 19 l. 74/1987.  La censura mossa dall’AE alla pronuncia favorevole al contribuente resa dalla CTR è stata considerata inammissibile per mancata ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso).