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Cassazione, ordinanza 6 dicembre 2024, n. 31372, sez. V

Reddito da plusvalenza - Art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 - Efficacia retroattiva - Conseguenze - Accertamento - Valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro - Rilevanza - Esclusione - Onere della prova - Riparto.

 

 
In tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria.